CEDOLARE SECCA MA NON SNELLA

Dal 01/01/2019 la cedolare secca è stata estesa anche per le locazioni commerciali e quindi aventi ad oggeto immobili nella categoria catastale c1 entro i 600 mq ( solo per i contratti stipulati nel 2019 unitamente ad altri requisiti). Con la circolare 50/e l'agenzia delle entrate ha stabilito che conduttori possono essere sia persone fisiche che società. Dal 01/01/2020 per quanto attiene alle locazioni abitative (con contratto stipulato a partire dal 2020) si prevede la detassazione dei canoni non percepiti senza attendere la conclusione del procedimento di sfratto.

DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO ED EREDE

In caso di morte dell’avente diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

BONUS MOBILI E APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

In relazione all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile su cui è stato eseguito un intervento di recupero edilizio, è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50%.

DIPENDENTE SCIVOLA SUL PAVIMENTO: NON COLPEVOLE IL DATORE DI LAVORO

 Non colpevole il datore di lavoroper l’infortunio della dipendente,scivolata sul pavimento bagnato di cui era segnalata la pericolosità. La decisione dei giudici dell’appello era stata viceversa positiva per la lavoratrice, sulla base del rilievo che la datrice di lavoro avrebbe potuto ovviare all’evento infortunistico se avesse disposto che le pulizie dei pavimenti venissero effettuate dopo il termine dell’orario di lavoro. La Corte ritiene astratta tale considerazione, che non si traduce in una regola di cautela, in mancanza di deduzione della impossibilità della lavoratrice di effettuare un percorso diverso da quello in situazione di pericolo.

Corte di cassazione, sentenza 23 maggio 2019 n. 14066

NULLA LA RINUNCIA AL TFR PRIMA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La pronuncia fa applicazione del principio per cui il T.F.R. matura unicamente alla cessazione del rapporto di lavoro, per cui la rinuncia allo stesso prima (anche di poco) della cessazione costituisce rinuncia a un diritto futuro, come tale nulla. Il caso esaminato è quello di un lavoratore che, in sede di transazione e in vista della successiva (venti giorni dopo) cessazione del rapporto, avrebbe rinunciato al T.F.R.(o meglio ai riflessi sul T.F.R. di altri istituti retributivi).

Ordinanza Corte di Cassazione n. 14510/2019

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