DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI

Le detrazioni spettanti ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente o pensione devono essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto.

Il rigo 137 del mod. 730-3 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali) dato dall'importo del reddito complessivo aumentato del reddito assoggettato a cedolare secca, costituisce il reddito di riferimento per la determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione ed altri redditi, familiari a carico, canoni di locazione ed ogni altra deduzione e/o detrazione commisurata al reddito complessivo.

La detrazione decresce con l'aumentare del reddito complessivo, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo supera Euro 55.000,00.

DETRAZIONI PER I TITOLARI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
L'art. 13, comma 1, del TUIR prevede una detrazione d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune tipologie di redditi assimilati tra i quali i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili, le borse di studio e gli assegni di formazione aziendale, i compensi dei soci lavoratori nelle cooperative, le remunerazioni dei sacerdoti, le prestazioni pensionistiche complementari.

Le detrazioni vanno rapportate al numero di giorni che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente (compresi i trattamenti pensionistici) soggetti a tassazione, a fronte del quale è concessa una detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive, eccetera (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Si ricorda che anche il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca va sommato al reddito complessivo per la determinazione delle detrazioni di lavoro dipendente, di pensione e altri redditi.

MATERASSI: IN QUALI CASI SI PUO' DETRARRE LA SPESA

Tra le spese detraibili in dichiarazione dei redditi sono compresi i materassi antidecubito ovvero i materassi volti "ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta" e i materassi ortopedici . Non è necessaria la prescrizione medica.

Entrambe le tipologie sono ricomprese nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato della Circolare n. 20/E del 2011.

Pertanto, ai fini della detrazione, è necessaria oltre alla ricevuta fiscale o allo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico
la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto, attestazione del produttore o indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore).
Si ricorda che la semplice dicitura “dispositivo medico” nel documento fiscale non è sufficiente per godere della detrazione.

MANCATA COMUNICAZIONE ENEA-RISTRUTTURAZIONI

Con la Risoluzione 46/2019, l' Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l'eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l'avviso che la trasmissione all'ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, pertanto, conformemente all'avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16.

Pertanto nel caso in cui in termini siano scaduti, consigliamo comunque di predisporre anche tardivamente la comunicazione ENEA-ristrutturazioni (essendo un obbligo di legge) in modo tale da essere al riparo da qualsiasi futura sanzione.

ATTENZIONE: a differenza della comunicazione ENEA-ristrutturazioni, la comunicazione ENEA-ecobonus rimane requisito indispensabile ai fini dell'accesso alle detrazioni di cui al rigo E61.

COMUNICAZIONE ENEA-RISTRUTTURAZIONI OBBLIGATORIA

La Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017), per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio / bonus elettrodomestici (righi E41-E43 ed E57 del 730) ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sugli interventi ultimati nell'anno 2018 e successivi, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) (righi E61-E62 del 730).
ATTENZIONE: in assenza dell'invio della comunicazione ENEA-ristrutturazioni quando obbligatoria, non è al momento prevista alcuna sanzione.

RADDOPPIO DEI TERMINI NON APPLICABILE SE L'EVASIONE E' SOTTOSOGLIA

L'Agenzia delle Entrate non può avvalersi del raddoppio dei termini laddove inoltri alla competente procura della Repubblica la necessaria denuncia penale ex art. 43 del dpr 600/73 per i reati tributari non integrati in quanto l'evasione era sottosoglia.

A stabilirlo è la sentenza della CTP di Milano n. 1800/10/2019.

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