a decorrere dal 1/01/2018, è possibile fruire della detrazione del 19% ai fini Irpef per le spese:
- sostenute in favore dei figli con diagnosi di disturbo specifico nell’apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado,
- per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
RAVVEDIMENTO ACCONTO IMU E TASI
Entro lo scorso 17 giugno doveva essere versato l'acconto IMU e TASI.
Si può versare con ravvedimento entro il 18 luglio pagando la sanzione del 1,5%.
Dal 19 luglio e fino al 17 settembre 2019 la sanzione, da pagare oltre all'imposta e agli interessi legali, sale a 1,67%.
PER L'APPELLO TEMPESTIVO CONTA LA RICEZIONE
Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, che si sia avvalso per le notifiche del servizio postale universale, decorre dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario.
A stabilirlo è stata la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con la sent. n. 12006/2019 depositata il 7 maggio 2019
CREDITO IVA SENZA VINCOLI
Il credito iva di cui il contribuente dimostri l'esistenza, documentandolo con le dovute registrazioni contabili e fatture, va riconosciuto anche nel caso di omessa dichiarazione iva dove lo stesso credito andava riportato poichè tale mancanza non ne comporta la decadenza.
A stabilirlo è stata la CTR Lazio con la sentenza n.1203/2019 depositata il 4 marzo 2019.
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
Ai sensi dell'articolo 12 del TUIR, ai contribuenti con familiari a carico spettano delle detrazioni dall'imposta lorda.
In particolare, tali detrazioni sono previste per i seguenti familiari:
- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;
in base all'art. 1 comma 20 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016 il termine "coniuge" si riferisce anche alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- i figli (anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati);
- gli altri familiari, così come definiti dall'art. 433 del Codice Civile ovvero il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (anche adottivi, ed ascendenti prossimi anche naturali); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle.
ORDINE DA SEGUIRE
L'articolo 12 del TUIR stabilisce l'ordine da seguire per la fruizione della detrazione per familiari a carico. In altri termini, in presenza di un familiare di cui all'art. 433 del Codice Civile, da considerare “a carico” in quanto possessore di un reddito complessivo non superiore ad Euro 2.840,51, la detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare “a carico” sia, nell'ordine, coniuge (lett. a, b), figlio (lett. c), altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (lett. d).
Per esempio, in un nucleo composto da padre disoccupato, madre lavoratrice e figlio lavoratore, la madre (in quanto coniuge) ha il diritto di fruire delle detrazioni per il marito, con precedenza rispetto al figlio, per il quale il padre rientra tra gli "altri familiari".
L'ordine delineato nell'art. 12, tuttavia, potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, non solo nell'ipotesi in cui i soggetti che precedono siano “a carico”, ma anche nel caso in cui, pur non essendo a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari (Circolare n. 17/E del 2015. Per cui, tornando all'esempio di cui sopra, le detrazioni spetterebbero al figlio nell'ipotesi in cui la madre avesse un reddito complessivo non superiore a Euro 2.840,51, e quindi fosse anch'essa da considerare altro familiare a carico del figlio (cfr. Risoluzione n. 461/E del 2008 o avesse un reddito inferiore al figlio tale da impedirle di poter fruire delle detrazioni per il coniuge.