Ai sensi dell'articolo 12 del TUIR, ai contribuenti con familiari a carico spettano delle detrazioni dall'imposta lorda.
In particolare, tali detrazioni sono previste per i seguenti familiari:
- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;
in base all'art. 1 comma 20 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016 il termine "coniuge" si riferisce anche alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- i figli (anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati);
- gli altri familiari, così come definiti dall'art. 433 del Codice Civile ovvero il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (anche adottivi, ed ascendenti prossimi anche naturali); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle.
ORDINE DA SEGUIRE
L'articolo 12 del TUIR stabilisce l'ordine da seguire per la fruizione della detrazione per familiari a carico. In altri termini, in presenza di un familiare di cui all'art. 433 del Codice Civile, da considerare “a carico” in quanto possessore di un reddito complessivo non superiore ad Euro 2.840,51, la detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare “a carico” sia, nell'ordine, coniuge (lett. a, b), figlio (lett. c), altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (lett. d).
Per esempio, in un nucleo composto da padre disoccupato, madre lavoratrice e figlio lavoratore, la madre (in quanto coniuge) ha il diritto di fruire delle detrazioni per il marito, con precedenza rispetto al figlio, per il quale il padre rientra tra gli "altri familiari".
L'ordine delineato nell'art. 12, tuttavia, potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, non solo nell'ipotesi in cui i soggetti che precedono siano “a carico”, ma anche nel caso in cui, pur non essendo a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari (Circolare n. 17/E del 2015. Per cui, tornando all'esempio di cui sopra, le detrazioni spetterebbero al figlio nell'ipotesi in cui la madre avesse un reddito complessivo non superiore a Euro 2.840,51, e quindi fosse anch'essa da considerare altro familiare a carico del figlio (cfr. Risoluzione n. 461/E del 2008 o avesse un reddito inferiore al figlio tale da impedirle di poter fruire delle detrazioni per il coniuge.