FAMILIARI A CARICO

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

Tra gli "Altri familiari a carico" sono ricompresi i soggetti di cui all'art. 433 c.c., tra cui anche il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Tuttavia, affinché quest'ultimo possa essere considerato fiscalmente a carico dell'ex coniuge sono necessarie, oltre all'ordinario limite reddituale pari ad Euro 2.840,51, due condizioni fra loro alternative: la convivenza con il contribuente oppure l'attribuzione da parte di quest'ultimo di assegni di mantenimento all'ex coniuge non risultanti da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

DETRAZIONI FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO

Il contribuente deve dimostrare di provvedere al mantenimento dei familiari residenti all'estero. Le ricevute di invio di denaro all'estero possano essere equiparate agli assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria tale per cui gli altri familiari (rientranti tra quelli indicati nell'articolo 433 del Codice Civile) che ricevano tali somme possano essere considerati a carico del contribuente, anche se residente all'estero. I familiari devono obbligatoriamente possedere un codice fiscale in quanto tale dato è obbligatorio per il quadro Familiari a carico. Il contribuente, inoltre, deve dichiarare che il familiare possiede un reddito non superiore al limite previsto. A riguardo, si fa presente che la Circolare n. 34/E del 2008 (punto 3.1) ha chiarito che con la richiesta rivolta al sostituto di fruire delle detrazioni o “con la sottoscrizione della dichiarazione, il contribuente attesta implicitamente, sotto la sua responsabilità, che il familiare possiede un reddito, riferito all'intero anno, non superiore a Euro 2.840,51”. La medesima attestazione deve intendersi resa anche in caso di richiesta delle detrazioni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante modello 730 ovvero Modello Reddito Persone Fisiche (Circolare n. 18/E del 2009).

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Ai sensi dell'articolo 12 del TUIR, ai contribuenti con familiari a carico spettano delle detrazioni dall'imposta lorda.

In particolare, tali detrazioni sono previste per i seguenti familiari:

- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;

in base all'art. 1 comma 20 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016 il termine "coniuge" si riferisce anche alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;

- i figli (anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati);

- gli altri familiari, così come definiti dall'art. 433 del Codice Civile ovvero il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (anche adottivi, ed ascendenti prossimi anche naturali); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle.

ORDINE DA SEGUIRE

L'articolo 12 del TUIR stabilisce l'ordine da seguire per la fruizione della detrazione per familiari a carico. In altri termini, in presenza di un familiare di cui all'art. 433 del Codice Civile, da considerare “a carico” in quanto possessore di un reddito complessivo non superiore ad Euro 2.840,51, la detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare “a carico” sia, nell'ordine, coniuge (lett. a, b), figlio (lett. c), altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (lett. d).

Per esempio, in un nucleo composto da padre disoccupato, madre lavoratrice e figlio lavoratore, la madre (in quanto coniuge) ha il diritto di fruire delle detrazioni per il marito, con precedenza rispetto al figlio, per il quale il padre rientra tra gli "altri familiari".

L'ordine delineato nell'art. 12, tuttavia, potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, non solo nell'ipotesi in cui i soggetti che precedono siano “a carico”, ma anche nel caso in cui, pur non essendo a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari (Circolare n. 17/E del 2015. Per cui, tornando all'esempio di cui sopra, le detrazioni spetterebbero al figlio nell'ipotesi in cui la madre avesse un reddito complessivo non superiore a Euro 2.840,51, e quindi fosse anch'essa da considerare altro familiare a carico del figlio (cfr. Risoluzione n. 461/E del 2008 o avesse un reddito inferiore al figlio tale da impedirle di poter fruire delle detrazioni per il coniuge.

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