ACCANTONAMENTI TFR AL FONDO TESORERIA E TICKET LICENZIAMENTO SOSPESI PER LE AZIENDE FALLITE

Per le imprese fallite o in amministrazione straordinaria per gli anni 2019 e 2020 vi sarà una sospensione dell’accantonamento del TFR al fondo di tesoreria e dei ticket di licenziamento.
A stabilirlo è l’art. 43 della L. 130/2018 (di conversione del DL n. 109/2018).

Viene previsto che per gli anni 2019 e 2020 le imprese possano prorogare di massimo 12 mesi la CIGS per la crisi aziendale qualora per l’azienda che ha cessato o cessi l’attività sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con il conseguente riassorbimento occupazionale.
È stato previsto come misura ulteriore alla proroga della CIGS quella di esonero dal pagamento della quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) relativo alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione del lavoro al fondo di tesoreria gestito dall’INPS per gli anni 2020 e 2021.
Ulteriore misura accessoria è rappresentata dall’esonero del pagamento del contributo di licenziamento sempre per gli anni 2020 e 2021.
IRENE TESTAI

Ticket Licenziamento CIGS INPS Fondo di Tesoreria Trattamento di Fine Rapporto TFR

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