TFR

IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR IN SCADENZA IL 17/12

Il datore di lavoro al termine di ciascun esercizio provvede ai sensi dell'art. 2120 del c.c. ad accantonare in un apposito fondo il trattamento di fine rapporto (TFR). L'importo di tale accantonamento sarà calcolato in base alle retribuzioni corrisposte nel corso dell'esercizio e andrà a sommarsi al fondo preesistente.
In data 17/12/18 è in scadenza il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sul trattamento di fine rapporto.
Com'è noto tale versamento è dovuto nel caso il TFR sia mantenuto in azienda. Il saldo è previsto in scadenza il 18/02/2019.
Irene Testai

NULLA LA RINUNCIA AL TFR PRIMA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La pronuncia fa applicazione del principio per cui il T.F.R. matura unicamente alla cessazione del rapporto di lavoro, per cui la rinuncia allo stesso prima (anche di poco) della cessazione costituisce rinuncia a un diritto futuro, come tale nulla. Il caso esaminato è quello di un lavoratore che, in sede di transazione e in vista della successiva (venti giorni dopo) cessazione del rapporto, avrebbe rinunciato al T.F.R.(o meglio ai riflessi sul T.F.R. di altri istituti retributivi).

Ordinanza Corte di Cassazione n. 14510/2019

TRATTENUTA TFR LEGITTIMA PER GLI STATALI

Il Tribunale di Perugia ha dubitato della legittimità costituzionale della trattenuta che avrebbe comportato una evidente disparità di trattamento tra dipendenti.
La Corte Costituzionale con Sentenza n. 213/2018 ritiene però non fondata la questione di legittimità.

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