DEFINIZIONE LIMITATA PER L’IMPOSTA DI REGISTRO

Secondo l’art. 2 del DL 119/18 gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 e non impugnati e ancora impugnabili alla medesima data possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte entro oggi 23 novembre o, se più ampio, entro il termine di cui all’art. 15 comma 1 del D.LGS 218/97.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede che: “sono definibili gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate rientranti nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 15”.
Operando in tal modo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha circoscritto la sanatoria a ciò che rientra nell’istituto dell’Acquiescenza.
È da rilevare una differenza tra il dettato normativo e il contenuto del provvedimento; Dalla lettura dell’art. 2 del DL 119/18 si evince che rientrano nella sanatoria gli avvisi di recupero e di liquidazione senza alcun limite invece il Provvedimento stabilisce che si debba applicare le regole dell’art. 15 del D.LGS 218/97 e cosi facendo limitando la definizione solo agli atti che derivano dall’applicazione degli articoli 71 (insufficiente dichiarazione di valore) e 72 (occultazione di corrispettivo) del DPR N. 131/86, nonché di quelli relativi al recupero delle agevolazioni prima casa e per la piccola proprietà contadina.
Tale soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate appare non in linea con il dettato normativo.

LORENZO TESTAI

Imposta di Registro

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