L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 74 fornisce chiarimenti in merito ad un interpello inerente l’agevolazione da patent box.
La risposta dell’Agenzia ha stabilito che essendo il reddito agevolabile superiore all’utile civilistico concorre a determinare la perdita fiscale ai sensi dell’art. 84 del Tuir.
Lorenzo Testai
LA SCELTA DELLE CAUSALI ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
L’ipotesi prospettata dall’esecutivo è quella di allargare le maglie delle causali introducendo motivi aggiuntivi.
Il Decreto Dignità ha previsto com’è noto notevoli e penetranti modifiche alla disciplina dei contratti a termine ed è entrato a pieno regime con l’esaurirsi lo scorso 31 ottobre del previsto periodo transitorio.
In prospettiva prende corpo l’idea di affidare alla contrattazione collettiva nazionale il compito di prevedere motivi aggiuntivi rispetto a quelli delineati dal Decreto Dignità per ricorrere ad un contratto a termine.
Per quanto attiene invece alla previsione dell’aggravio contributivo dello 0.50 % si prospetta di esentare gli interinali o quanto meno gli stagionali.
Lorenzo Testai
LICENZIAMENTO: TUTELE CRESCENTI INCOSTITUZIONALI
La Consulta nel comunicato dell’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte - non modificata dal successivo Decreto legge n.87/2018, cosiddetto “Decreto dignità” – che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
NON RETROATTIVI I CCNL LOCALI
L’ARAN fornisce chiarimenti con la nota n. 16766 del 19 ottobre 2018 stabilendo che i contratti decentrati attuativi del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 non possono disporre efficacia retroattiva per gli istituti normativi o economici introdotti ex novo dalla contrattazione collettiva.
LORENZO TESTAI
PROBLEMI APPLICATIVI SUL VECCHIO ARTICOLO 18
La sentenza n. 194/2018 ha modificato la disciplina delle tutele crescenti e potrà generare notevoli problemi applicativi.
Nei casi in cui spetta la tutela indennitaria i lavoratori che rientrano nell’applicazione delle tutele crescenti potrebbero ottenere un risarcimento maggiore dal momento che il giudice può operare entro il limite massimo delle 36 mensilità.