Imposta sostitutiva

IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR IN SCADENZA IL 17/12

Il datore di lavoro al termine di ciascun esercizio provvede ai sensi dell'art. 2120 del c.c. ad accantonare in un apposito fondo il trattamento di fine rapporto (TFR). L'importo di tale accantonamento sarà calcolato in base alle retribuzioni corrisposte nel corso dell'esercizio e andrà a sommarsi al fondo preesistente.
In data 17/12/18 è in scadenza il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sul trattamento di fine rapporto.
Com'è noto tale versamento è dovuto nel caso il TFR sia mantenuto in azienda. Il saldo è previsto in scadenza il 18/02/2019.
Irene Testai

ISEE: REDDITO LEZIONI PRIVATE

L’ultima legge di bilancio ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private e ripetizioni da parte dei docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle relative addizionali), con aliquota del 15%, salva, in ogni caso, la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari (articolo 1, commi 13-16, legge 145/2018). Come precisato nella circolare 8/2019 (paragrafo 1.8), i redditi assoggettati a imposta sostitutiva rilevano per la determinazione della situazione economica equivalente (Isee): in tal caso, infatti, opera la regola generale secondo la quale il reddito rilevante ai fini Isee va calcolato considerando anche i redditi a cui si applica un’imposta sostitutiva (articolo 4, Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159).

Press enter to search
Press enter to search

logo

Esperti professionisti in Fucecchio


TEL. (+39) 0571 242525
FAX. (+39) 0571 22134
info@studiotestai.it
50054 Fucecchio

Orario uffici

Lun - Ven
9:00 a 18:00 
Sabato
9:00 a 12:00
Domenica
Chiuso

Get Connected