Diritto Del Lavoro

IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR IN SCADENZA IL 17/12

Il datore di lavoro al termine di ciascun esercizio provvede ai sensi dell'art. 2120 del c.c. ad accantonare in un apposito fondo il trattamento di fine rapporto (TFR). L'importo di tale accantonamento sarà calcolato in base alle retribuzioni corrisposte nel corso dell'esercizio e andrà a sommarsi al fondo preesistente.
In data 17/12/18 è in scadenza il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sul trattamento di fine rapporto.
Com'è noto tale versamento è dovuto nel caso il TFR sia mantenuto in azienda. Il saldo è previsto in scadenza il 18/02/2019.
Irene Testai

PROBLEMI APPLICATIVI SUL VECCHIO ARTICOLO 18

La sentenza n. 194/2018 ha modificato la disciplina delle tutele crescenti e potrà generare notevoli problemi applicativi.
Nei casi in cui spetta la tutela indennitaria i lavoratori che rientrano nell’applicazione delle tutele crescenti potrebbero ottenere un risarcimento maggiore dal momento che il giudice può operare entro il limite massimo delle 36 mensilità.

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