DETRAZIONI

BONUS MOBILI E APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

In relazione all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile su cui è stato eseguito un intervento di recupero edilizio, è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50%.

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

Tra gli "Altri familiari a carico" sono ricompresi i soggetti di cui all'art. 433 c.c., tra cui anche il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Tuttavia, affinché quest'ultimo possa essere considerato fiscalmente a carico dell'ex coniuge sono necessarie, oltre all'ordinario limite reddituale pari ad Euro 2.840,51, due condizioni fra loro alternative: la convivenza con il contribuente oppure l'attribuzione da parte di quest'ultimo di assegni di mantenimento all'ex coniuge non risultanti da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO ED EREDE

In caso di morte dell’avente diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

DETRAZIONE STUFA A LEGNA, STUFA A PALLET, CAMINETTO E CONDIZIONATORI

L'acquisto della stufa a pellet oppure a legna (anche caminetto) e del condizionatore con pompa di calore, rientra tra gli interventi per i quali è prevista la detrazione del 36-50%. L'art. 16-bis del TUIR prevede la detrazione del 50% per gli interventi che comportano una maggiore efficienza energetica. E' pertanto necessario certificare anche mediante la scheda di produzione le caratteristiche tecniche che migliorano le prestazioni termiche dell'immobile.

MATERASSI: IN QUALI CASI SI PUO' DETRARRE LA SPESA

Tra le spese detraibili in dichiarazione dei redditi sono compresi i materassi antidecubito ovvero i materassi volti "ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta" e i materassi ortopedici . Non è necessaria la prescrizione medica.

Entrambe le tipologie sono ricomprese nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato della Circolare n. 20/E del 2011.

Pertanto, ai fini della detrazione, è necessaria oltre alla ricevuta fiscale o allo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico
la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto, attestazione del produttore o indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore).
Si ricorda che la semplice dicitura “dispositivo medico” nel documento fiscale non è sufficiente per godere della detrazione.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Con la risposta all’istanza di interpello n. 150 del 21 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della detrazione Irpef per interventi di recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 3, Tuir, con particolare riguardo all’agevolazione spettante in caso di ristrutturazione con ampliamento di un edificio, confermando che – laddove non vi sia demolizione del fabbricato e successiva ricostruzione dello stesso con aumento di volumetria – il bonus Irpef spetta, in quanto trattasi di intervento di “ristrutturazione edilizia” e non di “nuova costruzione” ma solo limitatamente alle spese riferibili alla parte di immobile esistente.

STRUMENTI DIDATTICI PER DISTURBI NELL’APPRENDIMENTO - DETRAZIONE

a decorrere dal 1/01/2018, è possibile fruire della detrazione del 19% ai fini Irpef per le spese:
- sostenute in favore dei figli con diagnosi di disturbo specifico nell’apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado,
- per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

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